Al pensionamento il fondo pensione liquida in capitale al massimo il 50% del montante accumulato ed eroga il resto in rendita. Puoi ottenere il 100% in capitale in due casi. Il primo si verifica se la rendita calcolata sul 70% del montante è inferiore alla metà dell’assegno sociale, cioè a 3.550,56 € l’anno nel 2026. Il secondo riguarda chi ha aderito prima del 29 aprile 1993 a un fondo già istituito al 15 novembre 1992.

Dal 1° luglio 2026, al posto della rendita vitalizia, puoi scegliere anche la rendita a durata definita o i prelievi liberamente determinabili. Dal 31 ottobre 2026 i fondi accettano anche le richieste di erogazione frazionata del montante. Questa guida illustra le regole di ogni opzione, la tassazione e i criteri di scelta, con un esempio in euro. Vision SCF è una società di consulenza finanziaria indipendente iscritta all’albo OCF (delibera n. 1925) e lavora con il modello fee-only: riceve compensi solo dai clienti che segue, con una parcella trasparente, e mai da banche, compagnie o venditori di prodotti.

Quando puoi chiedere la prestazione del fondo pensione

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare matura quando raggiungi i requisiti per la pensione nel regime obbligatorio di appartenenza e puoi far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare. Prima di quel momento puoi riscuotere la posizione solo con un riscatto o un’anticipazione, nei casi previsti dalla legge, oppure con la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata).

Le nuove prestazioni descritte più avanti riguardano solo le forme a contribuzione definita, cioè quelle in cui la prestazione dipende dai contributi versati e dai rendimenti ottenuti. Ai dipendenti pubblici iscritti ai fondi di categoria loro dedicati continuano ad applicarsi le regole precedenti.

Quanto puoi ritirare in capitale dal fondo pensione

L’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 252/2005 fissa al 50% del montante finale accumulato la quota massima erogabile in capitale. Il fondo eroga la parte restante come rendita vitalizia o, dal 2026, con una delle nuove prestazioni periodiche.

La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) aveva innalzato il limite al 60%. L’articolo 16-ter della legge 112/2026, che ha convertito il decreto-legge 62/2026, ha ripristinato il 50%, come conferma il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Molti siti riportano ancora il 60%, ma il limite in vigore è il 50%.

Puoi abbinare il capitale a una prestazione periodica. Con un montante di 150.000 €, per esempio, puoi ritirare fino a 75.000 € in capitale. Il fondo destina gli altri 75.000 € alla rendita vitalizia o a una delle nuove prestazioni.

Quando puoi ritirare il 100% in capitale

La legge prevede due casi in cui il fondo liquida l’intera posizione in capitale:

  • rendita di importo modesto: la rendita vitalizia ottenuta convertendo il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell’assegno sociale (articolo 11, comma 3, del d.lgs. 252/2005);
  • vecchi iscritti: hai aderito prima del 29 aprile 1993 a una forma pensionistica già istituita al 15 novembre 1992.

Nel 2026 l’assegno sociale ammonta a 546,24 € al mese per 13 mensilità, cioè a 7.101,12 € l’anno (INPS, circolare n. 153 del 19 dicembre 2025, allegato 2). La soglia di riferimento è quindi pari a 3.550,56 € l’anno.

Per sapere se rientri nel primo caso devi conoscere il coefficiente di conversione in rendita del tuo fondo, indicato nel Documento sulle rendite. Il montante sotto il quale puoi ritirare tutto in capitale si ottiene dividendo 3.550,56 € per il 70% del coefficiente di conversione.

Montante sotto il quale il fondo pensione liquida il 100% in capitale, per coefficiente di conversione Montante sotto il quale il fondo pensione liquida il 100% in capitale, per coefficiente di conversione. Coefficiente 4,0%: 126.806 €; Coefficiente 4,5%: 112.716 €; Coefficiente 5,0%: 101.445 €; Coefficiente 5,5%: 92.222 €.Montante sotto il quale il fondo pensione liquida il 100% in capitale,per coefficiente di conversioneCoefficiente 4,0%Coefficiente 4,0%: 126.806 €126.806 €Coefficiente 4,5%Coefficiente 4,5%: 112.716 €112.716 €Coefficiente 5,0%Coefficiente 5,0%: 101.445 €101.445 €Coefficiente 5,5%Coefficiente 5,5%: 92.222 €92.222 €Montante sotto il quale il fondo pensione liquida il 100% in capitale, per coefficiente di conversione Montante sotto il quale il fondo pensione liquida il 100% in capitale, per coefficiente di conversione. Coefficiente 4,0%: 126.806 €; Coefficiente 4,5%: 112.716 €; Coefficiente 5,0%: 101.445 €; Coefficiente 5,5%: 92.222 €.Montante sotto il quale il fondopensione liquida il 100% in capitale,per coefficiente di conversioneCoefficiente 4,0%Coefficiente 4,0%: 126.806 €126.806 €Coefficiente 4,5%Coefficiente 4,5%: 112.716 €112.716 €Coefficiente 5,0%Coefficiente 5,0%: 101.445 €101.445 €Coefficiente 5,5%Coefficiente 5,5%: 92.222 €92.222 €
Montante sotto il quale il fondo pensione liquida il 100% in capitale, per coefficiente di conversione. Fonte: elaborazione Vision SCF su d.lgs. 252/2005, articolo 11, comma 3, e INPS, circolare n. 153/2025 (assegno sociale 2026), ottobre 2026. Esempio a scopo illustrativo. Soglia di 3.550,56 € l’anno (metà dell’assegno sociale 2026) divisa per il 70% del coefficiente; il coefficiente reale è indicato nel Documento sulle rendite del fondo.

Con un coefficiente del 4,0% il montante limite ammonta a 126.806 € e con il 4,5% a 112.716 €. Con il 5,0% è pari a 101.445 € e con il 5,5% a 92.222 €. Più alto è il coefficiente, più bassa è la soglia. L’esempio che segue applica la regola a due montanti diversi.

Un esempio. Marta matura i requisiti per la pensione a 67 anni con un montante di 90.000 €. A quell’età il suo fondo applica un coefficiente di conversione del 4,5%. La rendita calcolata sul 70% del montante, pari a 63.000 €, ammonta a 2.835 € l’anno. L’importo è inferiore alla soglia di 3.550,56 €, quindi Marta può ritirare tutti i 90.000 € in capitale.

Con un montante di 150.000 € la stessa rendita ammonterebbe a 4.725 € l’anno, un importo superiore alla soglia. In questo caso Marta potrebbe ritirare in capitale al massimo 75.000 €.

Esempio a scopo illustrativo. Il coefficiente di conversione varia da un fondo all’altro e in base all’età di chi accede alla pensione.

Per stimare il montante che potresti accumulare fino alla pensione puoi usare il nostro simulatore del fondo pensione.

Le nuove prestazioni del fondo pensione dal 2026

Fino al 30 giugno 2026 la parte del montante non ritirata in capitale si trasformava solo in rendita vitalizia. La rendita era calcolata con il coefficiente di conversione ed erogata per tutta la vita dell’aderente. La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) ha introdotto tre alternative alla rendita vitalizia. Con queste prestazioni il fondo continua a gestire il montante e lo eroga a rate fino all’esaurimento. In caso di decesso, le persone indicate al momento della scelta riscattano il montante residuo. Le istruzioni approvate dalla COVIP il 25 giugno 2026 ne definiscono il funzionamento (COVIP, deliberazione del 25 giugno 2026).

Cosa cambia dal 2026

  • fino al 30 giugno 2026: capitale fino al 50% del montante e rendita vitalizia per la parte restante;
  • dal 1° luglio 2026: al posto della rendita vitalizia puoi scegliere la rendita a durata definita o i prelievi liberamente determinabili;
  • dal 31 ottobre 2026: puoi scegliere anche l’erogazione frazionata del montante, introdotta con questa data dall’articolo 16-ter della legge 112/2026;
  • fino al 31 dicembre 2026: i fondi raccolgono le richieste e liquidano le nuove prestazioni solo dopo aver adeguato le procedure.

Le sezioni che seguono definiscono le tre prestazioni una per una.

Rendita a durata definita

La rendita a durata definita è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente al momento della richiesta, in anni interi. La durata si calcola sulla tavola di mortalità ISTAT adottata per il calcolo dei coefficienti di trasformazione. Ogni anno il fondo divide il montante disponibile per il numero di anni residui, quindi la rata varia con i risultati della gestione.

A differenza della rendita vitalizia, la rata dipende dal montante e non da un coefficiente assicurativo. Il pagamento però termina alla fine della durata prevista, anche se l’aderente vive più a lungo.

Prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili consentono all’aderente di scegliere importo e data di ogni prelievo. Il limite corrisponde alla somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita teorica a durata definita. Chi non preleva per un anno, quindi, può prelevare di più l’anno successivo. Alla prima richiesta puoi prelevare al massimo l’importo della prima rata teorica. Dall’ultimo anno di durata della rendita teorica puoi prelevare l’intero montante residuo.

È la prestazione più flessibile per chi prevede spese irregolari, ad esempio lavori sulla casa o un aiuto ai figli. Il fondo può fissare un importo minimo e un intervallo minimo tra le richieste.

Erogazione frazionata del montante

Con l’erogazione frazionata il fondo eroga il montante in rate per un periodo scelto dall’aderente, non inferiore a cinque anni, con cadenza compresa tra mensile e annuale. A differenza della rendita a durata definita, la durata non dipende dalla vita attesa. Ogni rata corrisponde al montante disponibile diviso per il numero di rate residue.

L’erogazione frazionata è soggetta a una ritenuta più alta delle altre prestazioni, dal 20% al 15%, come spiega la sezione sulla tassazione.

Le regole comuni alle nuove prestazioni

Le istruzioni della COVIP fissano alcune regole valide per tutte e tre le prestazioni:

  • il fondo continua a gestire il montante, quindi l’importo delle rate varia con i risultati della gestione;
  • le tre prestazioni sono alternative alla rendita vitalizia e non si possono combinare tra loro, mentre puoi abbinarle al capitale entro il limite del 50%;
  • dopo l’avvio della liquidazione la scelta è irrevocabile, salvo la conversione del montante residuo in rendita vitalizia;
  • dopo l’accesso non puoi più versare contributi né chiedere anticipazioni, trasferimenti o la RITA, ma puoi cambiare comparto;
  • in caso di decesso le persone indicate al momento della scelta riscattano il montante residuo;
  • il fondo può addebitare solo i costi amministrativi effettivamente sostenuti.

La tabella riassume le differenze tra la rendita vitalizia e le tre nuove prestazioni.

Prestazione Durata Importo delle rate Ritenuta
Rendita vitalizia Per tutta la vita Calcolato con il coefficiente di conversione Dal 15% al 9%
Rendita a durata definita Vita attesa residua Montante diviso per le rate residue Dal 15% al 9%
Prelievi liberamente determinabili Fino all’esaurimento del montante Scelto dall’aderente, entro le rate teoriche maturate Dal 15% al 9%
Erogazione frazionata Almeno cinque anni, a scelta dell’aderente Montante diviso per le rate residue Dal 20% al 15%

L’esempio che segue confronta le prime rate delle diverse prestazioni a parità di montante.

Un esempio. Riprendiamo il caso di Marta con un montante di 150.000 €. Marta ritira 75.000 € in capitale e destina gli altri 75.000 € a una prestazione periodica. Con la rendita vitalizia, al coefficiente del 4,5%, percepirebbe 3.375 € lordi l’anno per tutta la vita. Con la rendita a durata definita e una vita attesa residua di 19 anni la prima rata annua ammonterebbe a 3.947 € lordi. Con l’erogazione frazionata in dieci anni la prima rata annua ammonterebbe a 7.500 € lordi.

Esempio a scopo illustrativo. La vita attesa residua di 19 anni è un’ipotesi dell’esempio. Le rate successive della rendita a durata definita e dell’erogazione frazionata dipendono dai risultati della gestione.

Per confrontare le prestazioni bisogna considerare anche la durata e il destino del montante in caso di decesso. La rendita vitalizia continua anche se Marta vive più a lungo della media, ma senza reversibilità si estingue con il decesso. La rendita a durata definita e l’erogazione frazionata terminano alla scadenza prevista, e in caso di decesso le persone indicate riscattano il montante residuo.

Come viene tassata la prestazione del fondo pensione

La prestazione in capitale, la rendita vitalizia, la rendita a durata definita e i prelievi sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. L’aliquota diminuisce di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9% dopo 35 anni (articolo 11, comma 6, del d.lgs. 252/2005). L’erogazione frazionata è soggetta invece a una ritenuta del 20%, ridotta di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, fino al 15% (articolo 11, comma 6-ter).

La ritenuta si applica solo alla parte imponibile della prestazione. Sono esclusi i rendimenti già tassati ogni anno durante l’accumulo, al 20% o al 12,5% per la parte investita in titoli di Stato. Sono esclusi anche i contributi che non hai dedotto, se li hai comunicati al fondo. Queste regole riguardano la parte della posizione maturata dal 1° gennaio 2007; per i periodi precedenti si applicano regimi diversi.

Anni di partecipazione Capitale, rendite e prelievi Erogazione frazionata
15 o meno 15% 20%
20 13,5% 18,75%
25 12% 17,5%
30 10,5% 16,25%
35 o più 9% 15%

Con 30 anni di partecipazione, per esempio, l’aliquota dell’erogazione frazionata supera di 5,75 punti quella della rendita a durata definita. Su una parte imponibile di 50.000 € la differenza corrisponde a 2.875 € di imposta in più. Le regole sulla deducibilità dei contributi, il cui limite è aumentato a 5.300 € l’anno dal 2026, sono illustrate nella guida alla pensione integrativa.

Riscatto del fondo pensione prima della pensione

Prima della pensione l’articolo 14 del d.lgs. 252/2005 consente il riscatto della posizione nei casi seguenti:

  • riscatto totale: invalidità permanente che riduce la capacità di lavoro a meno di un terzo, oppure inoccupazione superiore a 48 mesi;
  • riscatto parziale del 50%: inoccupazione tra 12 e 48 mesi, mobilità, licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
  • decesso dell’aderente: i beneficiari designati o, in mancanza, gli eredi riscattano l’intera posizione.

In questi casi il riscatto è soggetto alla stessa ritenuta della prestazione in capitale, dal 15% al 9%. Il riscatto per la perdita dei requisiti di partecipazione dovuta ad altre cause è soggetto invece alla ritenuta del 23%, secondo le indicazioni della COVIP. È il caso, per esempio, delle dimissioni senza un periodo di inoccupazione.

Fondo pensione, rendita o capitale: come scegliere

Il capitale e le prestazioni periodiche rispondono a esigenze diverse. Prima di decidere conviene valutare sei elementi:

  • longevità: la rendita vitalizia è l’unica prestazione che continua per tutta la vita, quindi protegge dal rischio di esaurire il risparmio se vivi più a lungo della media;
  • liquidità: il capitale consente di estinguere un mutuo, sostenere spese della famiglia o costituire una riserva per le emergenze;
  • altre entrate: la pensione pubblica, il TFR e il patrimonio già investito determinano quanta parte delle spese deve coprire il fondo pensione;
  • imposte: capitale, rendite e prelievi godono della ritenuta dal 15% al 9%, mentre l’erogazione frazionata sconta un’aliquota più alta;
  • eredità: la rendita vitalizia senza reversibilità si estingue con il decesso, mentre le nuove prestazioni consentono ai beneficiari indicati di riscattare il montante residuo;
  • gestione: con il capitale ritirato decidi tu come investire il denaro, con i costi e i rischi che ne derivano; con le nuove prestazioni il fondo continua a gestire il montante.

Nessuna opzione è migliore in assoluto. La scelta dipende dal bilancio complessivo della famiglia, che conviene analizzare qualche anno prima della pensione, quando puoi ancora modificare contributi e comparto. Se stai ancora decidendo dove destinare il TFR, il confronto tra TFR in azienda o nel fondo pensione illustra costi e vantaggi delle due strade. La guida su come si calcola il TFR riporta invece la formula di rivalutazione.

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Come ti aiutiamo a scegliere la prestazione

La domanda di prestazione si presenta al fondo. Il fondo applica il proprio regolamento e il proprio Documento sulle rendite. In Vision SCF analizziamo con te la parte patrimoniale della scelta con la pianificazione finanziaria. Confrontiamo capitale e prestazioni periodiche con la pensione pubblica e le spese previste, calcoliamo la ritenuta di ogni opzione e verifichiamo come investire l’eventuale capitale ritirato.

Non vendiamo prodotti finanziari né polizze e non riceviamo retrocessioni. Ti forniamo un’analisi dei numeri della famiglia, così la scelta sul fondo pensione si basa su dati verificati.

Domande frequenti

Quanto si può ritirare in capitale dal fondo pensione?

Al pensionamento il fondo pensione liquida in capitale al massimo il 50% del montante accumulato (articolo 11, comma 3, del d.lgs. 252/2005). L’aumento al 60% previsto dalla legge di bilancio 2026 è stato annullato dalla legge 112/2026. Il fondo eroga la parte restante come rendita vitalizia o con una delle nuove prestazioni periodiche.

Quando si può ritirare il 100% del fondo pensione in capitale?

Il fondo liquida l’intera posizione in capitale in due casi. Il primo si verifica quando la rendita vitalizia ottenuta convertendo il 70% del montante è inferiore alla metà dell’assegno sociale, cioè a 3.550,56 € l’anno nel 2026. Il secondo riguarda chi ha aderito prima del 29 aprile 1993 a un fondo già istituito al 15 novembre 1992.

Come viene tassata la rendita del fondo pensione?

La rendita vitalizia, la rendita a durata definita, i prelievi e il capitale sono soggetti a una ritenuta del 15%. L’aliquota diminuisce di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9%. L’erogazione frazionata è soggetta a una ritenuta del 20%, ridotta di 0,25 punti l’anno, fino al 15%. La ritenuta si applica solo alla parte imponibile.

Cos’è l’erogazione frazionata del fondo pensione?

L’erogazione frazionata è una prestazione introdotta dalla legge 199/2025 e disponibile dal 31 ottobre 2026. Il fondo eroga il montante in rate, con cadenza tra mensile e annuale, per un periodo scelto dall’aderente e non inferiore a cinque anni. Il fondo continua a gestire il montante e ogni rata corrisponde al montante disponibile diviso per le rate residue.

Cosa succede al fondo pensione in caso di morte?

Se l’aderente muore prima della pensione, i beneficiari designati o, in mancanza, gli eredi riscattano l’intera posizione. Se muore durante una rendita a durata definita, i prelievi o l’erogazione frazionata, le persone indicate al momento della scelta riscattano il montante residuo. La rendita vitalizia senza reversibilità si estingue con il decesso.

Ettore Bellò

Ettore Bellò

Ettore Bellò è consulente finanziario autonomo, iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari (delibera OCF n. 1926 del 30 maggio 2022), e cofondatore di Vision SCF, società di consulenza finanziaria indipendente con sede a Vicenza. Presta consulenza in materia di investimenti e pianificazione finanziaria a famiglie, professionisti e imprenditori, con una parcella trasparente e senza retrocessioni da banche o società prodotto.

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