Regolamento (UE) 2019/2088
in materia di rischio di sostenibilità
Ai sensi dell’ Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, l’SCF Vision Società di Consulenza Finanziaria SRL integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti. Dato che la consulenza svolta dalla SCF Vision Società di Consulenza Finanziaria SRL riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio. Ciò significa che, nel suo complesso, il portafoglio dovrà essere allineato alle preferenze di sostenibilità del cliente, anche se è possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi del cliente, alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze del cliente. La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dall’emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.
Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in seguito, il “Regolamento ESG”) prevede che consulenti finanziari pubblichino e aggiornino sui propri siti web: a) informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure b) informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi. Per “rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Rientrano nei «fattori di sostenibilità» le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.