Cos’è il TFR?
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), noto anche come liquidazione, è una somma di denaro che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente alla fine del rapporto di lavoro subordinato.
Questa somma si matura durante l’intero periodo lavorativo e spetta a tutti i lavoratori con contratto subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, nel settore pubblico o privato.
La normativa è contenuta nell’articolo 2120 del Codice Civile italiano, che stabilisce che “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto”. Questo include cessazioni per pensionamento, dimissioni o licenziamento, escludendo i lavoratori autonomi.
A chi spetta il TFR?
Il TFR spetta ai lavoratori subordinati, ovvero coloro che hanno un contratto di lavoro dipendente. Sono esclusi dal TFR i lavoratori autonomi. Anche i dipendenti pubblici assunti dopo il 1 gennaio 2001 rientrano nel regime del TFR, mentre quelli assunti prima di tale data hanno diritto al Trattamento di Fine Servizio (TFS).
Il TFR non viene corrisposto solo al raggiungimento dell’età pensionabile, ma anche in caso di licenziamento, dimissioni o scadenza del contratto a tempo determinato.
Durante gli anni di occupazione, ogni lavoratore matura e accantona mensilmente una parte della propria retribuzione, seguendo una precisa disciplina normativa. Questa retribuzione differita viene erogata al termine del rapporto lavorativo.
Come si calcola il TFR?
Il calcolo del TFR avviene sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Questa cifra è aumentata al 31 dicembre di ogni anno con un tasso composto dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Per espressa previsione normativa, l’importo di TFR spettante al lavoratore viene calcolato sommando la quota di TFR accantonata per ogni anno lavorativo. Tale quota deve essere pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5, numero convenzionalmente utilizzato per tutti i lavoratori, a prescindere dal fatto che percepiscano 12, 13 o 14 mensilità.
L’articolo 2120 del Codice Civile stabilisce che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Dettagli aggiuntivi per il calcolo del TFR
- Durata inferiore all’anno: Se l’attività lavorativa ha avuto una durata inferiore all’anno, la quota sarà proporzionalmente ridotta ai mesi di occupazione. Si conteggia comunque l’intero mese lavorativo se la prestazione è stata espletata per almeno 15 giorni.
- Sospensione del lavoro: Se durante l’anno la prestazione lavorativa è sospesa per maternità, infortunio, malattia o integrazione salariale, la retribuzione annua viene calcolata come se la sospensione non si fosse verificata.
- Contributo al fondo di garanzia: Alla retribuzione annua deve essere sottratto lo 0,50% per finanziare il sistema previdenziale del fondo di garanzia (art. 2 comma 8 L. n. 297/1982 e successive modifiche).
Calcolo del TFR lordo
- Calcolare la quota di TFR annuo accantonata, dividendo la retribuzione lorda annua per 13,5;
- Sottrarre lo 0,50% per il contributo al fondo di adeguamento pensione (FAP), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- Rivalutare il risultato ad un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT.
- Sommare il risultato per tutti gli anni di lavoro.
Calcolo del TFR netto
- Dividere il TFR lordo complessivo per il numero di anni e moltiplicare il risultato per 12 mesi per ottenere il reddito annuale di riferimento;
- Calcolare l’aliquota IRPEF media, come rapporto tra l’imposta e l’ammontare del reddito annuo di riferimento;
- Applicare l’aliquota calcolata alla base imponibile per ottenere il TFR netto.
Questo metodo garantisce che il TFR sia calcolato in modo preciso e conforme alle normative vigenti, assicurando al lavoratore il giusto compenso alla fine del rapporto di lavoro.
Quanto viene rivalutato il TFR?
La rivalutazione del TFR avviene annualmente e si basa su un tasso composto dall’1,5% fisso e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo. Questa rivalutazione garantisce che il TFR mantenga il suo potere d’acquisto nel tempo.
Una modifica importante all’art. 2120 c.c. è sicuramente l’introduzione, ad opera della L. n.297/1982, della rivalutazione del TFR. Lo scopo è evitare che una somma di denaro destinata ad esser percepita in un momento successivo a quello in cui matura, subisca nelle more una svalutazione.
Il comma 4 dell’art.2120 c.c. stabilisce che alla data del 31 Dicembre di ogni anno, l’ammontare del TFR accantonato nei precedenti anni – senza conteggiare la quota maturata nell’anno stesso – deve essere rivalutato ad un tasso costituito: “dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”.
La somma, della parte fissa di 1,5% e della parte variabile del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT, darà il tasso o coefficiente di rivalutazione annuale al quale rivalutare l’importo di TFR.
Si può ottenere il TFR in busta paga?
Sì, i lavoratori del settore privato e coloro che hanno destinato il TFR ai fondi di previdenza integrativa possono richiedere il TFR in busta paga, a patto che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato da almeno sei mesi.
Tuttavia, ci sono eccezioni. Non possono richiedere il TFR in busta paga i lavoratori domestici, agricoli, quelli con contratti che prevedono la corresponsione periodica del TFR, i dipendenti di datori di lavoro in procedure concorsuali, con accordi di ristrutturazione dei debiti, o che utilizzano il TFR come garanzia di contratti di finanziamento.
Dove si vede il TFR in busta paga?
Il TFR viene visualizzato mensilmente in una sezione apposita della busta paga.
Questa sezione include l’indicazione del TFR maturato nel mese di riferimento, il TFR accantonato sia lordo che netto, e la tassazione operata con ritenuta in caso di erogazione nel mese.
Esempio pratico di calcolo del TFR
Mario viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il primo gennaio 2022 con una retribuzione annua lorda di 25.000 euro. Quanto TFR ha accantonato al 31 dicembre 2022?
TFR accantonato per il 2022 = 25.000 / 13,5 = 1.851,85€
Calcolo del TFR per il secondo anno di lavoro:
Al 31 dicembre 2023, supponendo che lo stipendio annuo lordo sia stato identico e che l’inflazione rilevata per l’anno precedente sia stata del 2%, l’operazione darà il seguente risultato:
Adeguamento TFR per il 2022 = 1.851,85 × (1,5% + 75% × 2%) = 55,56€
TFR accantonato per il 2023 = 25.000 / 13,5 = 1.851,85€ + Adeguamento TFR per il 2022
TFR totale accantonato al 31 dicembre 2023 = 3.709,7€ + 55,56€ = 3.759,26€
La somma totale di 3.759,26€ è l’importo lordo del TFR accantonato nei primi due anni di lavoro.
Questo esempio mostra come si calcola il TFR e come viene rivalutato annualmente per mantenere il suo potere d’acquisto.
Come viene tassato il TFR?
Il TFR non è soggetto alla tassazione IRPEF ordinaria, ma viene tassato con un’aliquota media calcolata in base alle aliquote IRPEF degli anni precedenti alla liquidazione.
Questo metodo di tassazione separata è previsto per garantire equità fiscale, evitando di tassare un reddito prodotto in un arco di tempo pluriennale in base alle aliquote di riferimento dell’anno di incasso.
Come calcolare l’aliquota media per il TFR
- Calcolo del TFR lordo complessivo: Si determina l’importo totale del TFR maturato fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
- Reddito annuale di riferimento: Si divide il TFR lordo complessivo per il numero di anni di servizio e si moltiplica il risultato per 12.
- Aliquota IRPEF media: Si calcola l’aliquota IRPEF media come rapporto tra l’imposta determinata e il reddito annuo di riferimento. Questa aliquota si applica per determinare la tassazione del TFR.
Esempio di calcolo con un TFR lordo complessivo di 40.000 € maturato in 15 anni:
- TFR lordo complessivo maturato in 15 anni: 40.000€
- Reddito annuale di riferimento: Reddito annuale = (40.000€ / 15) × 12 = 32.000€
Calcolo dell’imposta IRPEF su 32.000€:
- Per i primi 28.000€: 28.000 € × 23% = 6.440€
- Per i successivi 4.000€ (32.000€ – 28.000€): 4.000 € × 35% = 1.400€
- Totale imposta IRPEF: 6.440€ + 1.400€ = 7.840€
Calcolo dell’aliquota media:
- Aliquota media = 7.840€ / 32.000€ * 100 = 24,5%
Calcolo del TFR netto:
- TFR netto = 40.000€ − (40.000€ × 0,245) = 40.000€ − 9.800€ = 30.200€
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, si occupa del calcolo e del pagamento delle imposte sul TFR. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta dovuta sulla base dell’aliquota media dei cinque anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se il ricalcolo dell’Agenzia delle Entrate supera di più di 100 euro quanto trattenuto dal datore di lavoro, l’Agenzia invia un avviso di pagamento al lavoratore. Se invece il datore di lavoro ha trattenuto più del dovuto, l’Agenzia procede al rimborso.
A livello fiscale, il TFR è soggetto alla tassazione separata, disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in particolare agli artt. 17 e 19. Questa tassazione separata:
- Evita di sovraccaricare il reddito ai fini IRPEF del contribuente nell’anno di percezione del TFR.
- Tassata separatamente solo la quota capitale, mentre le rivalutazioni sono tassate con un’imposta sostitutiva annuale (a partire dal 2001).
- L’imposta non è calcolata in maniera definitiva; l’Agenzia delle Entrate può riliquidare l’imposta in base all’aliquota media dei cinque anni precedenti, rimborsando o addebitando eventuali differenze.
Questo sistema assicura che il TFR sia tassato in modo equo e proporzionato al reddito del lavoratore negli anni in cui è stato maturato.
Chi eroga il TFR?
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è erogato principalmente dal datore di lavoro, che ha l’obbligo di accantonare annualmente le somme dovute ai dipendenti. Il processo è il seguente:
- Datore di lavoro: Il datore di lavoro accantona annualmente la quota di TFR dovuta per ciascun dipendente. Alla cessazione del rapporto di lavoro, è il datore di lavoro a erogare la somma accantonata.
- Fondo pensione: Se il dipendente ha scelto di destinare il TFR a un fondo pensione, sarà quest’ultimo a gestire e successivamente erogare le somme accumulate. In questo caso, il datore di lavoro versa direttamente il TFR al fondo pensione scelto dal dipendente.
Qualora il datore di lavoro non adempia all’obbligo di accantonamento ed erogazione del TFR:
- Azione giudiziale: Il lavoratore può intraprendere azioni legali per recuperare le somme dovute.
- Fondo di Garanzia INPS: Se l’azione legale non porta al recupero del TFR, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di Garanzia INPS. Questo fondo interviene a tutela dei lavoratori per garantire il pagamento del TFR non corrisposto dal datore di lavoro, purché sia stata precedentemente tentata la via giudiziale.
In sintesi, il datore di lavoro è il principale responsabile dell’erogazione del TFR, mentre il fondo pensione entra in gioco se il dipendente ha scelto di destinare lì il proprio TFR.
In caso di inadempienza, il Fondo di Garanzia INPS rappresenta un’ulteriore tutela per il lavoratore.
Quando deve essere pagato il TFR?
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) deve essere pagato al termine del rapporto di lavoro. Tuttavia, i tempi precisi possono variare in base alle circostanze della cessazione del rapporto e alle disposizioni contrattuali specifiche.
Il diritto alla percezione del TFR si concretizza al momento in cui il rapporto di lavoro giunge al termine, salvo la possibilità di richiedere un’anticipazione secondo quanto previsto dalla legge. Il datore di lavoro è tenuto a erogare materialmente l’importo del TFR accantonato subito dopo la cessazione del rapporto lavorativo. La tempistica esatta può essere stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria (CCNL), con notevoli variazioni tra diversi settori lavorativi.
Tuttavia, è importante notare che il diritto al TFR è soggetto a prescrizione. Secondo l’articolo 2948 del Codice Civile italiano, il diritto al TFR si prescrive entro cinque anni se non viene richiesto, o entro dieci anni se il diritto è stato riconosciuto tramite una sentenza passata in giudicato (articolo 2953 del Codice Civile).
Questo sottolinea l’importanza di agire tempestivamente per ottenere il proprio TFR dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Quando si può chiedere l’anticipo del TFR?
L’anticipo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) può essere richiesto in situazioni specifiche e secondo precise condizioni.
Requisiti per richiedere l’anticipo:
- Anzianità di servizio: Il dipendente deve aver accumulato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
- Importo massimo: L’anticipo non può superare il 70% del TFR maturato alla data della richiesta, considerando l’ipotetica cessazione del rapporto di lavoro in quel momento.
Casi in cui è possibile richiedere l’anticipo:
- Spese sanitarie straordinarie: Certificati da strutture pubbliche competenti.
- Acquisto della prima casa: Per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Limiti e modalità di erogazione:
- Limiti annuali: Le richieste di anticipo sono soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti.
- Una sola richiesta: L’anticipo può essere richiesto solo una volta nel corso del rapporto di lavoro.
- Detrazione dall’importo finale: L’anticipo concesso viene detratto dal TFR finale a cui il lavoratore avrebbe diritto al termine del rapporto di lavoro.
Inoltre, l’anticipo sul TFR è regolamentato dall’articolo 2120 del Codice Civile, che stabilisce le condizioni e i limiti per richiederlo. Si tratta di una possibilità offerta al dipendente in situazioni di necessità, come spese mediche straordinarie o l’acquisto della prima casa.
Conviene tenere il TFR in azienda o in un fondo pensione?
La scelta tra mantenere il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) in azienda o destinarlo a un fondo pensione dipende da una serie di fattori importanti, come il rendimento atteso, i vantaggi fiscali e le condizioni contrattuali.
I fondi pensione offrono rendimenti potenzialmente superiori e benefici fiscali, rispetto al mantenimento del TFR in azienda.
Mantenimento in azienda:
Il TFR rimane all’interno dell’azienda fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Prima del 2007, questa era l’unica opzione disponibile. Il lavoratore può in qualsiasi momento decidere di destinare il proprio TFR a un fondo pensione.
Destinazione a un fondo pensione:
Il TFR viene trasferito a un fondo pensione chiuso o negoziale.
- Introduzione nel 2007: Il decreto legislativo 252/2005 ha reso questa opzione disponibile per la prima volta.
- Adesione esplicita: Il lavoratore può scegliere di aderire a un fondo pensione entro sei mesi dalla data di assunzione.
- Scelta irreversibile: Una volta destinato al fondo pensione, il TFR non può essere ritirato.
Benefici di destinare il TFR a un fondo pensione:
- Rendimenti superiori.
- Possibilità di benefici fiscali.
- Il TFR sarà erogato come pensione integrativa alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il decreto legislativo 252/2005 ha introdotto la possibilità di destinare il TFR a un fondo pensione. Questa scelta deve essere fatta entro sei mesi dall’assunzione.
In mancanza di una scelta esplicita, il TFR va automaticamente a un fondo pensione stabilito dal CCNL o, in mancanza di questo, al fondo di tesoreria gestito dall’INPS.
La decisione di destinare il TFR a un fondo pensione è importante e irreversibile. È fondamentale considerare attentamente le opzioni disponibili, tenendo conto delle proprie esigenze finanziarie e della pianificazione pensionistica.
Se l’azienda è insolvente cosa succede al TFR?
In caso di insolvenza dell’azienda, il Fondo di Garanzia dell’INPS interviene per garantire il pagamento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Questo fondo copre i crediti dei lavoratori per il TFR maturato e non pagato dal datore di lavoro insolvente.
La Legge 297/1982 ha istituito il Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto, gestito dall’INPS, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR e garantirne la fruizione al lavoratore o ai suoi eredi.
Secondo l’art. 2, comma 8, della Legge 297/1982 e successive modifiche, il fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,50% della retribuzione annua del lavoratore.
Il fondo di garanzia interviene in presenza di specifici presupposti, che variano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.
Datore di lavoro soggetto a procedure concorsuali:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
- Accertamento dello stato di insolvenza e apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).
- Accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR mediante ammissione al passivo del fallimento.
Datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
- Inapplicabilità delle procedure concorsuali al datore di lavoro.
- Esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
- Insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro dopo un tentativo di esecuzione forzata. Il lavoratore deve dimostrare di aver tentato seriamente e adeguatamente di recuperare il proprio credito cercando i beni del datore di lavoro nei luoghi collegabili alla persona dello stesso.
Se la domanda di accesso al fondo ha esito positivo, il lavoratore o i suoi eredi riceveranno il pagamento dell’importo spettante entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
La domanda va presentata all’INPS attraverso i seguenti canali:
- Online sul sito dell’INPS, seguendo la sezione dedicata.
- Contact Center contattando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile).
- Patronati, che possono assistere nella presentazione della domanda online.
In sintesi, il Fondo di Garanzia dell’INPS è una misura di tutela per i lavoratori, che assicura il pagamento del TFR anche in caso di insolvenza del datore di lavoro, garantendo così la protezione dei diritti economici dei dipendenti.
Come controllare il TFR maturato sul sito INPS?
I dipendenti possono facilmente controllare il TFR maturato accedendo al sito dell’INPS tramite il proprio PIN personale o l’identità digitale SPID.
Ecco come procedere:
Accedere al sito INPS:
- Visitare il sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it).
- Accedere alla propria area personale “MyINPS” utilizzando il PIN personale o l’identità digitale SPID.
Navigare nel sito:
- Una volta effettuato l’accesso, cercare e selezionare il servizio “Consultazione posizione personale da lavoro dipendente”.
Visualizzare i dati:
- Nella sezione dedicata, si trovano tutte le informazioni relative agli anni di lavoro.
- Cliccando sugli anni più recenti, è possibile verificare facilmente l’importo del TFR accantonato in azienda.
- Se l’operazione risultasse complessa, è sempre possibile rivolgersi a un patronato per ricevere assistenza nella consultazione della propria posizione contributiva e del TFR maturato.
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I dipendenti pubblici hanno il TFR?
Sì, i dipendenti pubblici assunti dopo il 1 gennaio 2001 hanno diritto al TFR (Trattamento di Fine Rapporto), mentre quelli assunti prima di tale data sono soggetti al regime del TFS (Trattamento di Fine Servizio). Le modalità di calcolo e le condizioni di erogazione del TFS sono diverse da quelle del TFR.
Secondo il DPCM del 20 dicembre 1999, la disciplina del TFR si applica ai dipendenti pubblici con le seguenti condizioni:
- Contratto a tempo indeterminato assunti dopo il 31 dicembre 2000 (ad eccezione delle categorie “non contrattualizzate”).
- Contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e con una durata minima di 15 giorni continuativi nel mese.
Contratto a tempo indeterminato assunti entro il 31 dicembre 2000 e aderenti a un fondo di previdenza complementare. - Per i dipendenti assunti prima del 1 gennaio 2001 che non hanno aderito a un fondo di previdenza complementare, resta attivo il regime del TFS.
Modalità di Erogazione del TFR e TFS
TFR (Trattamento di Fine Rapporto):
È corrisposto d’ufficio. La legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) disciplina l’erogazione del TFR, che può essere fatta in un’unica soluzione o a rate.
TFS (Trattamento di Fine Servizio):
L’art. 23 del D.l. n. 4/2019 disciplina l’anticipo del TFS/TFR, reso operativo dal DPCM del 22 aprile 2020, con entrata in vigore il 30 giugno 2020.
In sintesi, i dipendenti pubblici assunti dopo il 1 gennaio 2001 hanno il TFR, mentre quelli assunti prima di tale data sono generalmente in regime di TFS, con specifiche modalità di calcolo ed erogazione.